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Imposte Gas Naturale

ACCISA SULLE FORNITURE DI GAS NATURALE – espressa in Euro/mc, articolata per zona geografica e per scaglioni di consumo

Imposte sul gas aggiornate a Marzo 2019; c€/m3 per le accise e aliquote percentuali per l’IVA (fonte: www.arera.it/it/dati/gp30.htm)

IMPOSTE

USI CIVILI

USI INDUSTRIALI

FASCIA DI CONSUMO ANNUO

< 120 m3

120-480 m3

480-1.560 m3

> 1.560 m3

< 1,2 M(m3)

> 1,2 M(m3)

ACCISA

Normale

4,40

17,50

17,00

18,60

1,2498

0,7499

Territori ex Cassa del Mezzogiorno (1)

3,80

13,50

12,00

15,00

1,2498

0,7499

ADDIZIONALE REGIONALE(2)

Piemonte

2,20000

2,58000

2,58000

2,58000

0,62490

0,52000

Veneto

0,77470

2,32410

2,58230

3,09870

0,62490

0,51650

Liguria

– zone
climatiche C e D

2,20000

2,58000

2,58000

2,58000

0,62490

0,52000

– zona climatica E

1,55000

1,55000

1,55000

1,55000

0,62490

0,52000

– zona climatica F

1,03000

1,03000

1,03000

1,03000

0,62490

0,52000

Emilia-Romagna

2,20000

3,09874

3,09874

3,09874

0,62490

0,51646

Toscana

2,20000

3,09870

3,09870

3,09870

0,60000

0,52000

Umbria

0,51650

0,51650

0,51650

0,51650

0,51650

0,51650

Marche

1,55000

1,81000

2,07000

2,58000

0,62490

0,52000

Lazio

– territori ex Cassa del Mezzogiorno (1)

1,90000

3,09900

3,09900

3,09900

0,62490

0,51600

– altre zone

2,20000

3,09900

3,09900

3,09900

0,62490

0,51600

Abruzzo

– zone climatiche E e F

1,03300

1,03300

1,03300

1,03300

0,62490

0,51600

– altre zone

1,90000

2,32410

2,58230

2,58230

0,62490

0,51600

Molise

1,90000

3,09870

3,09870

3,09870

0,62000

0,52000

Campania

1,90000

3,10000

3,10000

3,10000

0,62490

0,52000

Puglia

1,90000

3,09800

3,09800

3,09800

0,62490

0,51646

Basilicata

1,90000

2,58228

2,58228

2,58228

0,62490

0,62490

Calabria

1,90000

2,58200

2,58200

3,09900

0,62490

0,51650

IMPOSTE

USI CIVILI

USI INDUSTRIALI

FASCIA DI CONSUMO ANNUO

< 120 m3

120-480 m3

480-1.560 m3

> 1.560 m3

< 1,2 M(m3)

> 1,2 M(m3)

ALIQUOTA IVA (%)

10

10

22

22

10(3)

10(3)

1) Si tratta dei territori indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
(2) L’addizionale regionale si applica sui consumi nelle regioni a statuto ordinario; non si applica nelle regioni a statuto speciale. La Regione Lombardia disapplicato l’addizionale dal 2002 (legge regionale 18 dicembre 2001, n. 27). L’addizionale regionale e l’imposta sostitutiva non si applicano, inoltre, ai consumi per: autotrazione; produzione e autoproduzione di energia elettrica; forze armate per gli usi consentiti; ambasciate, consolati e altre sedi diplomatiche; organizzazioni internazionali riconosciute e ai membri di tali organizzazioni, nei limiti e alle condizioni fissate dalle relative convenzioni accordi; impieghi considerati fuori campo di applicazione delle accise.
(3) Aliquota per le imprese estrattive, agricole e manifatturiere; per le altre imprese l’aliquota è quella ordinaria.

 
IVA

L’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) espressa in termini percentuali e applicata al consumo di gas per usi industriali è pari al 22% sugli importi relativi a tutti i consumi annui.
Resta in vigore il diritto all’IVA ridotta, pari al 10%, per le sole attività di tipo estrattivo agricolo e manifatturiero.
Le categorie di consumatori di tipo industriale che hanno diritto a regimi fiscali agevolati sull’Imposta Erariale o sull’IVA possono scaricare i moduli di richiesta consultando la pagina sui Regimi Fiscali Agevolati. Anche le disposizioni ai fini IVA sono armonizzate con quelle previste in materia di accise: è prevista l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta (10%) per la “somministrazione di gas metano usato per
combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui” (anche in questo caso fa riferimento l’anno solare) e non più per la somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e produzione acqua calda (T1).
Per i consumi oltre il predetto limite, si applicherà l’aliquota ordinaria del 22% sulla parte eccedente. La quota fissa e tutti gli oneri accessori (contrattuali e allacciamenti, connessioni) sono soggetti all’aliquota ordinaria.

Imposte Energia Elettrica

ACCISA SULLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA – USI DOMESTICI (abitazioni)
 

TIPOLOGIA FORNITURA

Accisa (€/kWh)

Abitazione di residenza anagrafica (“prima casa”) con potenza impegnata fino a 3 kW (1) 

Esente per i primi 150 kWh di consumo/mese(2)
0,022700 per il consumo eccedente 150 kWh/mese

Abitazione di residenza anagrafica (“prima casa”) con potenza impegnata oltre 3 kW (1)

0,022700

Altre abitazioni (“seconde case”) (1)

0,022700

(1) A partire dal 1° Gennaio 2012 su tutte le utenze domestiche, indipendentemente dalla residenza anagrafica, si applica la stessa aliquota di accisa. Per le utenze con potenza impegnata fino a 3 kW e residenza anagrafica, è prevista una esenzione applicata solo se i consumi mensili non superano i limiti prefissati (vedi nota 2).
(2) In caso di forniture con potenza impegnata fino a 1,5 kW, se si consumano più di 150 kWh/mese, i 150 kWh esenti vengono gradualmente ridotti. In caso di forniture con potenza impegnata oltre 1,5 kW e fino a 3 kW, se si consumano più di 220 kWh/mese, i 150 kWh esenti vengono gradualmente ridotti.

ACCISA SULLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA – Illuminazione Pubblica ed altri usi

TIPOLOGIA FORNITURA

Accisa (€/kWh)

Illuminazione pubblica ed altri usi (3) (per consumi fino a 1.200.000 kWh/mese)

0,012500 per consumi fino a 200.000 kWh/mese

0,007500 per consumi eccedenti 200.000 kWh/mese

3) E’ prevista l’esclusione e l’esenzione da accisa per alcuni impieghi dell’energia elettrica quali, ad esempio:

    energia impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, il costo per l’energia incida per oltre il 50%
  • utilizzata per produrre elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità;
  • destinata ad essere fornita nel quadro delle relazioni diplomatiche e consolari;
  • destinata ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni ed accordi;
  • destinata ai comandi militari degli stati membri della N.A.T.O. (l’esenzione da accisa NON si applica, tuttavia, alle forze armate nazionali).

IVA

 

CATEGORIE

PERCENTUALE

USI DOMESTICI e assimilati – Pertinenze degli usi residenziali (box, garage)

10%

ILLUMINAZIONE PUBBLICA (*)

22%

USI DIVERSI DALL’ABITAZIONE E DALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA: Imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le poligrafie, editoriali e simili, funzionamento degli impianti irrigui e di sollevamento e scolo delle acque da parte di Consorzi di bonifica e consorzi di irrigazione (**)

10%

USI DIVERSI DALL’ABITAZIONE E DALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA:
Altre Attività (*)

22%

(*) A decorrere dal 1° Ottobre 2013, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 21 % è rideterminata nella misura del 22 % secondo quanto disposto dal Decreto-legge n. 98del 06/07/2011 – Convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111.
(**) Decreto sull’ IVA ( D.P.R. n. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni Tabella A n. 103 e Decreto Legge n. 138 del 13 Agosto 2011).